ORDINANZA N.14 /09
TAGLIO RAMI , ALBERI E SIEPI LUNGO LE FASCE DI RISPETTO
Il Sindaco
Esaminato lo stato delle strade del territorio Comunale e verificata la presenza di siepi invadenti le carreggiate , di piante radicate lungo cigli stradali , di vegetazione ammalorata e suscettibile di caduta;
Considerato che occorre in particolare tutelare , oltre alle arterie stradali , le fasce di rispetto nei pressi di linee elettriche ed alvei dei corsi d’acqua;
Dato atto che occorre che i privati proprietari dei fondi interessati provvedano con la massima urgenza in vista di eventuali eventi meteorici di particolare intensità;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto il Nuovo Codice della Strada ( D.Lgvo 285/1992) ed il regolamento di attuazione ( D.P.R. N.495/1992 e ss.mm.ii.);
ORDINA
A tutti i proprietari dei terreni confinanti con arterie di comunicazione stradale , alvei di corsi d’acqua o interessati da linee elettriche di provvedere direttamente , entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza , ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione radicata in corrispondenza delle sopra indicate fasce di rispetto, per una larghezza tale da non costituire pericolo o intralcio.
Scaduto il termine sopra indicato ,nel caso di inerzia degli interessati , potrà provvedere direttamente l’Amministrazione Comunale e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti , ferma restando la contravvenzione accertata ed il pagamento della relativa sanzione. Il materiale di risulta , a seconda dei casi , sarà rimosso dall’Amministrazione Comunale o lasciato nel luogo , senza corresponsione di alcun indennizzo o altro compenso.
Nell’ipotesi di soggetti comproprietari dello stesso fondo , ai sensi art.197 del Codice della Strada,ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista.
La sanzione pecuniaria lascia impregiudicato , qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale a carico del trasgressore.
FA PRESENTE
Che l’inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa da € 155,00 ad € 624,00 con obbligo di ripristino dei luoghi da parte del trasgressore ( art. 29 Codice della Strada)
DISPONE
· che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e secondo le usuali modalità di diffusione;
· che , in casi di particolare gravità possa anche essere notificata a singoli proprietari in modo da garantire immediati interventi;
· che copia dell’ordinanza sia trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri ed alla Prefettura di Biella.
RENDE NOTO
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di esecutività. E’inoltre ammesso il ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici entro lo stesso termine , ai sensi art. 37 D.Lgvo 30.4.1992 n.285 (Codice della Strada)
( Davide Basso )